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Cassazione, sentenza 20 marzo 2013, n. 6861, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - Limitazioni -Amministrazione di sostegno - Procedimento di nomina dell'amministratore -Differenze rispetto ai procedimenti in materia di interdizione e di inabilitazione - Ministero del difensore - Obbligatorietà - Esclusione -Limiti.

 

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc.Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 716, Cod. Proc. Civ. art.720, Cod. Proc. Civ. art. 736, Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 411, Cod.Civ. art. 414

Massime precedenti Conformi: N. 25366 del2006