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* Cassazione, sentenza 6 marzo 2013, n. 5493, sez. V civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - Cessione di credito nei confronti dello Stato od altri organi ed enti pubblici - Efficacia nei confronti del debitore pubblico - Requisiti - Atto pubblico o scrittura privata autenticata notificati nelle forme di legge - Necessità - Utilizzazione di forme diverse - Conseguenze- Validità della cessione tra le parti - Configurabilità - Efficacia verso il debitore pubblico - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - Cessione di credito nei confronti dello Stato od altri organi ed enti pubblici - Efficacia nei confronti del debitore pubblico - Requisiti - Atto pubblico o scrittura privata autenticata notificati nelle forme di legge -Necessità - Utilizzazione di forme diverse - Conseguenze - Validità della cessione tra le parti - Configurabilità - Efficacia verso il debitore pubblico- Esclusione - Limiti - Fattispecie.

 
Poiché l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (nel testo applicabile "ratione temporis"), richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una P.A. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge, ne deriva che ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della P.A. medesima, salva la facoltà di accettazione.

(Così statuendo, la S.C. ha ritenuto non adeguatamente dimostrata, per carenza del corrispondente avviso di ricevimento, la notifica al debitore pubblico, avvenuta tramite il servizio postale, dell'atto notarile di cessione di crediti per rimborsi IVA, né surrogabile la relativa prova con altri mezzi).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69, Regio Decr. 18/11/1923num. 2440 art. 70, Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art.1265, Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 844 del 2002, N. 12901 del 2004, N. 2209del 2007, N. 25562 del 2010