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Data pubblicazione:

* Cassazione, ordinanza 3 maggio 2013, n. 10373, sez. VI - 1 civile

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - GESTIONI TUTELARI E PATRIMONIALI - Interdizione legale - Apertura della tutela - Giudice competente - Criterio - Luogo di detenzione al momento della irrevocabilità della sentenza di condanna - Fondamento - Trasferimento ad altra casa circondariale anteriormente alla nomina del tutore - Irrilevanza.

 

Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.

 

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 45, 343, 345 e 424, Cod. Proc. Civ. art. 5

 

Massime precedenti Vedi: N. 2894 del 1968, N. 588 del 2008, N. 8875 del 2013