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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 2 novembre 2022, n. 32212, sez. I civile

FAMIGLIA  -  MATRIMONIO  -  SEPARAZIONE  PERSONALE  DEI  CONIUGI  -  EFFETTI  - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE - Credito relativo alla metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" - Sospensione della prescrizione durante il tempo della separazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.