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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 28 marzo 2024 n. 8407, Sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI – CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO - USO - IN GENERE Fattispecie di innalzamento di un pilastrino inserito nel muro comune quale supporto di un tetto a spiovente - Violazione dell’articolo 1102 c.c. - Insussistenza - Condizioni.


Nel caso di innalzamento di un pilastrino sul muro comune costituente, per tutta la sua estensione e profondità, appoggio di un tetto a spiovente, il comproprietario non incorre in violazione dell’art. 1102 c.c. ove la modificazione del bene comune non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilità e conservazione e non impedisca il pari uso degli altri partecipanti alla comunione.