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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31105, sez. II civile

COMUNIONE E CONDOMINIO - Parti comuni dell'edificio – "Indennità" per la semplice occupazione del bene.


Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune; l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente è regolata in sede di divisione e di resa del conto.