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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 11 maggio 2023, n. 12795, sez. II civile

CONDOMINIO - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - Proprietario esclusivo - Piano attico - Sopraelevazione - Autorizzazione dell’assemblea - tettoia in materiale removibile - Opera realizzata - Vano chiuso - Regolamento di natura contrattuale - Divieto di modifica della “facies” architettonica - Ordine di rimozione – Sussiste.


Un regolamento di condominio cosiddetto "contrattuale", ove abbia ad oggetto la conservazione dell'originaria "facies" architettonica dell'edificio condominiale, comprimendo il diritto di proprietà dei singoli condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice, stabilisce in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero "decoro architettonico" dagli artt. 1120 comma 2 (nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), e 1138, comma 1 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di opere esterne integra di per sé una modificazione non consentita dell'originario assetto architettonico, che giustifica la condanna alla riduzione in pristino in caso di sua violazione.

(Ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che non dispone la rimozione dell’opera realizzata, un vano chiuso, in difformità dal progetto approvato dall’assemblea, che prevedeva una tettoia in materiale removibile).