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Categoria: CONDOMINIO

Tribunale di Napoli, sentenza 2 novembre 2023, n. 10025, sez. XII civile

Condominio - Lavori straordinari - Approvati prima del rogito – Spese a carico del venditore.


Per gli interventi di natura straordinaria, l'obbligo di partecipazione alle spese  condominiali sorge alla data della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione delle opere; chi è proprietario dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori "straordinari" sarà colui che dovrà sostenerne tutti i relativi costi. Se successivamente alla delibera che approva la spesa straordinaria l'immobile viene venduto, l'acquirente potrà quindi pretendere che il venditore sostenga le spese che l'assemblea condominiale (prima della data del perfezionamento della vendita) ha deliberato.

Al fine di individuare il momento in cui è sorta l'obbligazione di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione …. è invece irrilevante che i lavori siano stati o meno eseguiti in tutto o in parte …o che sia stato approvato lo stato di ripartizione dei lavori. Il momento della delibera rileva per regolare l'obbligo di concorrere alle spese nei rapporti interni tra venditore e acquirente, ove questi non abbiano concluso accordi in diverso senso.