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*Cassazione, ordinanza 6 giugno 2023, n. 15762, sez. II civile

CONTRATTI  IN  GENERE  -  CONTRATTO  PRELIMINARE  (COMPROMESSO)  (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - Azione ex art 2932 c.c. - Sopravvenuta estinzione della società promittente alienante - Esperibilità dell’azione nei confronti dei soci - Ammissibilità.


A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio, quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di "facere" non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.


CONTRATTI  IN  GENERE  -  CONTRATTO  PRELIMINARE  (COMPROMESSO)  (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Azione ex art 2932 c.c. - Natura personale - Sussistenza - Legittimazione passiva del terzo acquirente - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.


L'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di stipulare una vendita, avente natura personale siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto e, in particolare, a conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene di pertinenza del promittente alienante, deve essere sperimentata soltanto nei confronti di chi ha assunto un simile obbligo. Ne consegue che, ove un terzo abbia acquistato la proprietà del bene oggetto del contratto preliminare, senza una cessione di quest'ultimo, bensì a titolo diverso, non si verifica la successione nel diritto controverso e il terzo è privo di legittimazione passiva nel giudizio proposto per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, anche in sede di impugnazione.