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Cassazione, ordinanza 5 agosto 2022, n. 24313, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - Bene in comunione “pro indiviso” - Contratto preliminare stipulato da alcuni comproprietari limitatamente alle proprie quote - Domanda ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari - Esclusione - Ragioni.


Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione "pro indiviso", stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari gli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo.