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Cassazione, ordinanza, 11 novembre 2024, n. 28895, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto - Effetti rispetto ai terzi - Momento in cui il contratto deve considerarsi risolto - Momento dell'inadempimento - Conseguenze - Fattispecie.


Quando l'esistenza d'un contratto viene in rilievo quale presupposto per l'esercizio di diritti nei confronti di terzi e quel contratto è dichiarato risolto con una pronuncia costitutiva ex art. 1453 c.c., gli effetti della risoluzione nei confronti dei terzi si devono considerare avvenuti nel momento dell'inadempimento dedotto a fondamento della domanda di risoluzione, dovendosi ritenere cessata, a partire da tale momento, l'obbligazione del terzo, il cui presupposto giuridico era l'esistenza del contratto risolto. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un caso in cui l'esistenza d'una locazione commerciale costituiva presupposto per il versamento da parte della p.a. di un indennizzo al conduttore per la forzosa interruzione dell'attività di ristorazione, ha negato la spettanza dell'indennizzo, posto che la qualità soggettiva di conduttore dell'immobile oggetto di occupazione temporanea era venuta meno sin dal momento in cui si era realizzato l'inadempimento e non dal momento della convalida dello sfratto).