Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 13 maggio 2024, n. 13118, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Art. 1453, commi 2 e 3 c.c. - Cristallizzazione della posizione delle parti - Reciproche domande di risoluzione per inadempimento - Conseguenze.


In base alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1453 c.c., la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che, come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione (comma 3), così non è consentito all'attore pretenderla (comma 2); ne consegue che, in caso di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, la sospensione delle  prestazioni  dovute  dall'attore  é  giustificata,  indipendentemente  dalla fondatezza della sua domanda, e non configura inadempimento idoneo all'accoglimento della speculare domanda avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.