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Cassazione, ordinanza, 15 gennaio 2025, n. 969, sez. II civile

Appalto – Danni – Difformità e vizi dell’opera.

 

 
In tema di contratto di appalto, l’appaltatore assume un’obbligazione di risultato, essendo tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente. L’appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto, il cui controllo e correzione rientrano nella sua prestazione; egli è esente da responsabilità solo ove il committente, edotto delle carenze ed errori, richieda comunque di eseguire il progetto, configurando così l’appaltatore come mero “nudus minister”.