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Cassazione, ordinanza, 19 novembre 2024, n. 29736, sez. II civile

Consob – Intermediazione finanziaria – Prodotti finanziari – Prospetto informativo


In materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari, l’esenzione dall’obbligo di redigere e pubblicare il prospetto informativo, prevista dall’art. 34-ter del Regolamento Emittenti, si applica nell’ipotesi in cui l’offerta sia rivolta a un numero di soggetti inferiore a 150, o abbia un corrispettivo totale inferiore a cinque milioni di euro, anche se effettuata da soggetti giuridicamente distinti. La somma delle offerte deve dunque essere considerata unitariamente solo se effettuata dal medesimo emittente od offerente e riguardi il medesimo prodotto nell’arco di dodici mesi.