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Cassazione, ordinanza, 29 aprile 2024, n. 11475, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Fattispecie.


In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, regolando la competenza in favore del Tribunale ed escludendo l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia, avente ad oggetto il pagamento di un compenso straordinario deliberato in favore dell'amministratore, per il contributo specifico dallo stesso apportato ad una importante operazione immobiliare).