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Cassazione, ordinanza, 31 maggio 2024, n. 15311, sez. II civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO – PRELAZIONE - Preliminare di vendita del fondo - Subordinazione della promessa di vendita al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto - Natura di confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti per la prelazione - Configurabilità - Esclusione.


In tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del  fondo con un terzo, subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti della prelazione in capo al titolare di essa, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto, si limita a subordinare l’efficacia dell’atto all’eventuale mancato esercizio della prelazione, la cui esistenza va, poi, riscontrata in concreto nel concorso dei necessari requisiti di legge.