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Cassazione, ordinanza 14 marzo 2024, n. 6908, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA’ - ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA’) - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) Contenuto del contratto non corrispondente alla comune reale volontà delle parti - Errore ostativo - Configurabilità - Esclusione - Prevalenza delle volontà delle parti sulla lettera del contratto – Necessità - Fondamento - Fattispecie.


Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell’errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l’annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.

(Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza di un vizio del consenso, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto, affermando che, nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stato inserito come ancora da fatturare un credito per il quale, invece, la fattura era già stata emessa).