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Cassazione, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7315, sez. I civile

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Incarico di gestione e investimento in titoli a basso rischio - Acquisto di titoli ad alto rischio e apertura di rapporti bancari con firma apocrifa - Atti esorbitanti dal mandato - Art. 1711 c.c. - Conseguenze a carico del mandatario.


In tema di intermediazione finanziaria, laddove sia convenuto fra le parti che l’oggetto dell’investimento debba individuarsi in titoli a basso rischio, il modo dell’esecuzione del mandato ricevuto non può rientrare nella discrezionalità dell’intermediario finanziario, costituendo piuttosto il contenuto dell’obbligazione che grava sul medesimo quale mandatario dell’investitore, così che ai sensi dell’art. 1711 c.c. restano a sua carico gli atti esorbitanti dal mandato ricevuto, dovendo pertanto rispondere dei danni arrecati in conseguenza della negoziazione di titoli ad alto rischio od acquistati su ordinativi contenenti la firma apocrifa dell’investitore, nei limiti delle perdite subite dal cliente per effetto dell’eccesso del mandato.