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Cassazione, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7323, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale - Tra un contratto per cui è necessaria la forma scritta ed uno a forma libera - Necessità di forma scritta anche del secondo - Modalità - Fattispecie.


Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.