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Cassazione, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7447, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE – INTERPRETAZIONE – IN GENERE Clausola atipica – Equilibrio complessivo tra contrapposti interessi privati – Vaglio di meritevolezza da parte del giudice ex art. 1322, comma 2, c.c. – Limiti – Fattispecie.


Il giudizio di meritevolezza di una clausola atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può avere ad oggetto l’equilibrio complessivo tra i contrapposti interessi privati qualora le prestazioni reciproche conservino un contenuto lecito e risulti con chiarezza la ragione che induce le parti allo scambio delle prestazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato nulla, in quanto priva di causa per il forte squilibrio dell’assetto negoziale, la clausola, apposta ad un contratto di compravendita immobiliare, che obbligava i venditori al pagamento di una penale giornaliera nel caso di ritardo nella consegna delle opere relative al giardino pertinenziale a prescindere dalla circostanza che il ritardo fosse stato determinato da motivi indipendenti dalla loro volontà).