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Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9570, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Criteri di scelta del contraente - Individuazione - C.d. libertà contrattuale - Esclusione - Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme - Necessità - Fondamento.


In caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario, il giudice, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l’obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, prescindendo dalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell’art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell’art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.