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Cassazione, sentenza 2 aprile 2024, n. 8649, sez. II civile

Obbligazioni – Adempimento – Risoluzione del contratto per inadempimento.


La causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c., opera solo allorché sia accertata la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente – dolo per mendacio –, ossia consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento.