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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza, 22 maggio 2024, n. 14211, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL’EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Riunione fittizia - Mera operazione contabile - Finalità - Determinazione dell’eventuale lesione della quota di riserva a favore del legittimario asse ereditario e della quota di riserva - Computo della donazione ricevuta da persona non rientrante tra i soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.


In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell’apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell’apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l’eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l’inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l’eredità con il beneficio, d’inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.