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Categoria: EDILIZIA

*Cassazione, sentenza, 14 ottobre 2024, n. 37639, sez. III penale

EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo - Compimento doloso o colposo di attività di trasformazione dei terreni o di atti giuridici finalizzati all’edificazione - Sufficienza - Volontà di vanificare le finalità di tutela del territorio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


In tema di lottizzazione abusiva, è sufficiente, per la sussistenza dell’elemento soggettivo, il compimento, a titolo doloso o colposo, di attività finalizzate alla trasformazione di terreni, implicanti l’avvio di opere edilizie o di urbanizzazione ovvero anche soltanto di atti giuridici funzionali all’edificazione, in consapevole violazione delle prescrizioni imposte da strumenti urbanistici vigenti o adottati o, comunque, stabilite dalle leggi statali o regionali, senza che sia altresì necessaria la volontà dell’agente di vanificare le finalità di tutela del regolare assetto del territorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquirente del terreno a fini edificatori che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell’acquisto si pone, colposamente, in una situazione di inconsapevolezza, che fornisce un determinante contributo causale all’attività illecita del venditore).


EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Momento consumativo - Natura eventualmente progressiva - Sussistenza - Consolidamento delle illecite trasformazioni già realizzate - Rilevanza - Ragioni.


In tema di lottizzazione abusiva, per individuare il momento consumativo, che può protrarsi in ragione della natura eventualmente progressiva del reato, assumono rilievo non solo le condotte consistenti nella realizzazione di interventi edilizi additivi o che aggravano lo stravolgimento dell’assetto del territorio stabilito dagli strumenti urbanistici, ma anche quelle comunque finalizzate a consolidare le trasformazioni già attuate, mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente, posto che l’aggressione alla sistemazione del suolo si protrae finché perdurano le attività lottizzatorie che compromettono la scelta di destinazione e d’uso riservata alla competenza pubblica.