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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza, 14 maggio 2024 n. 13160, sez. III civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Art. 29, comma 2, lett. c), l.r. Umbria n. 23 del 2003 - Decadenza applicabile ai rapporti in corso - Rilevanza della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione “in qualsiasi località” - Contrasto con la legislazione nazionale - Insussistenza - Fondamento.


L'art. 29, comma 2, lett. c), della l.r. Umbria n. 23 del 2003, nella parte in cui - nel testo ratione temporis applicabile - dispone che costituisce causa di decadenza, applicabile a tutti i rapporti in corso, la perdita del requisito di impossidenza di un alloggio, o quota parte di esso, "ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare", non si pone in contrasto con i criteri generali dettati dal legislatore nazionale, in tal modo invadendo materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di regola di dettaglio che non trova indicazioni incompatibili nelle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 1035 del 1972 e al punto 3, lett. c) e d), della delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981, dalle quali si ricava l'espressa considerazione della rilevanza ostativa della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio "in qualsiasi località" e il rilievo della permanenza dei requisiti richiesti "in costanza del rapporto".