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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza, 28 ottobre 2024, n. 39596, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Manufatti leggeri utilizzati stabilmente come ambienti di lavoro - Intervento di "nuova costruzione" - Sussistenza - Natura di "pergotenda" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati edilizi, non rientrano nella nozione di “pergotenda”, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un’attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, la cui installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. citato, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico- edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio. (Fattispecie relativa alla realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di un chiosco adibito alla vendita di piante, con struttura portante in pilastri di ferro, copertura a falda e pareti laterali in teli plastificati, in cui la Corte ha escluso che il manufatto, non destinato alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, potesse essere qualificato in termini di “pergotenda”).