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Categoria: EDILIZIA

Cons. Stato, 10 maggio 2024, n. 4221, sez. VI

Lottizzazione abusiva.


Ai fini dell’accertamento della sussistenza della lottizzazione abusiva negoziale (o cartolare), non è sufficiente il mero riscontro di una trasformazione del suolo avvenuta mediante il frazionamento del terreno collegato a plurime vendite (ovvero tramite atti negoziali equivalenti), ma è essenziale che i lotti derivanti dal frazionamento, per le loro oggettive caratteristiche, ripetano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio degli atti adottati dalle parti, avuto riguardo soprattutto alla dimensione correlata alla natura dei terreni e alla destinazione degli appezzamenti considerata sulla base degli strumenti urbanistici, al numero, all’ubicazione o all’eventuale previsione di opere di urbanizzazione.