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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 16 maggio 2024, n. 4366, sez. II

Costruzioni abusive


Una tettoia di oltre 400 mq. non può essere considerata alla stregua di mero “elemento di arredo delle aree pertinenziali”, ai fini di escludere la necessità del permesso di costruire. La realizzazione di una tettoia intesa come elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione di spazi pertinenziali, costituisce certamente una nuova costruzione (necessitante di permesso di costruire nel caso di specie omesso) e non mera pertinenza di un’unità immobiliare, qualora abbia una volumetria superiore al 20% dell’unità principale.