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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 7 novembre 2023, n. 9572, sez. VI

Edilizia - Interventi edilizi eseguiti in totale difformità in zone vincolate.


Tutti gli interventi, eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire, o con variazioni essenziali - che, come quello di specie, comportano aumenti di cubatura in area vincolata - sono, infatti, inderogabilmente soggetti a demolizione, ex art. 31, comma 2, del citato D.P.R. n. 380 del 2001, il che, diversamente da quanto sostiene l'appellante, priva di rilevanza ogni valutazione relativa alla consistenza dell'incremento volumetrico realizzato.

È ininfluente la circostanza che nel respingere la richiesta di fiscalizzazione l'amministrazione non sia stato valutato l'eventuale pregiudizio derivante dalla demolizione alla parte conforme dell'edificio.

In ogni caso, tale valutazione, per pacifica giurisprudenza, va compiuta solo in sede di esecuzione del provvedimento ripristinatorio.

Infatti, il menzionato art. 34, è disposizione che ha valore eccezionale e derogatorio e dev'essere intesa nel senso che non compete all'amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso o prima di negare la fiscalizzazione, se la misura repressiva possa essere applicata, incombendo, piuttosto, sul privato interessato, dimostrare, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, l'obiettiva impossibilità di demolire la parte illecita senza pregiudizio per quella conforme (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 25/5/2022, n. 4171).