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Cassazione, ordinanza, 14 novembre 2024, n. 29422, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA – INTERVENTO – AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI – INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Pignoramento di crediti presso più terzi con unico atto - Pignoramenti plurimi - Configurazione - Conseguenze - Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Riferibilità a ciascun credito staggito presso ogni singolo terzo pignorato - Limiti.


Il pignoramento di crediti eseguito con un unico atto presso più terzi realizza un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma con effetti autonomi e indipendenti, sicché ciascun terzo pignorato è obbligato alla custodia delle somme da lui dovute al debitore nei limiti dell'importo precettato aumentato della metà, salva la eventuale adozione, ad opera del giudice dell'esecuzione e su istanza del debitore, dei provvedimenti di cui all'art. 546, comma 2, c.p.c.