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Cassazione, ordinanza del 10 aprile 2024, n. 9670, sezione III civile

Esecuzione forzata - immobiliare - in genere ordine di liberazione ex art. 560, comma 3, c.p.c. come modif. dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016 - autonomo titolo esecutivo - esclusione - atto del processo di espropriazione immobiliare - sussistenza - rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall’ordine - opposizione ex art. 617 c.p.c..


Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell’immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.