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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2024, n. 1587, sez. I civile

Start up innovativa - Cessazione dell'esenzione dal fallimento.


L'esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, disposta dall'art. 31 del D.L. n. 179 del 2012, costituisce un regime di favore subordinato alla verifica giudiziale dei relativi presupposti e circoscritto in modo tassativo nel tempo. La cessazione del beneficio in questione avviene automaticamente alla scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge – decorrente dalla data di costituzione - senza che rilevi né il termine di sessanta giorni previsto per l'adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start up (che ha già perso il beneficio) dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui detta cancellazione sia in concreto disposta dall'ufficio stesso, risultando evidente che un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi.