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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 22 febbraio 2023, n. 5458, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Società di fatto - Insolvenza di uno dei soci - Estensione alla società a responsabilità limitata che ne fa parte - Sussiste - Estensione alla persona fisica - Amministratore unico - Sussiste


L'art. 147, comma 5, l.fall. trova, invero, applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche nel caso in cui il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto).

La prova della sussistenza di tale società dev'essere, infatti, fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci.

Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità (art. 2497 c.c.) e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta di uno dei soggetti legittimati.