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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 23 novembre 2022, n. 34391, sez. III civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - Azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare - Atto dispositivo del debitore del fallito - Sopravvenuto fallimento del debitore convenuto "lite pendente" - Conseguenze.


In caso di azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 l.fall. da una curatela fallimentare ed avente ad oggetto un atto dispositivo compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di detto debitore, convenuto in revocatoria, sopravvenuta "lite pendente" non incide "ex se" sull'ulteriore corso del processo, salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nell'azione revocatoria in forza della legittimazione riconosciutale dall'art. 66 l.fall. nell'interesse della massa creditoria; in tal caso la domanda revocatoria originariamente proposta diviene improcedibile per il venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire della originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono trovare soddisfazione soltanto per equivalente pecuniario, mediante insinuazione al passivo del debitore fallito.