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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 5 maggio 2023, n. 11976, sez. I civile

Curatore fallimentare - Obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario - Danni subiti dal bene oggetto di vendita forzata Delega ad altro soggetto della custodia dell'immobile.


Il curatore risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell'aggiudicatario (tra le quali rientra quella di cui all'art. 1477 c.c., di consegna del bene nello stato in cui si trovava al momento della vendita forzata) anche nel caso in cui abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell'immobile rientrante nell'attivo fallimentare, sicché, a norma dell'art. 1218 c.c., su di lui incombe la prova della non imputabilità a sé (o ai suoi ausiliari) dell'inadempimento di tale obbligazione.