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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 9 ottobre 2023, n. 28286, sez. III civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI  ATTI PREGIUDIZIEVOLI  AI  CREDITORI  (RAPPORTI  CON  L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - Azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall - Revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Natura derivata - Identità di presupposti - Eventus damni - Onere della prova - Riparto.


La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell'eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte.