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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 21 dicembre 2022, n. 37365, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Contratto preliminare vendita - Fallimento del promittente venditore - Curatore - Facoltà di subentro o scioglimento dal contratto - Trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell’obbligo concludere il contratto - Anteriorità rispetto alla dichiarazione fallimento.


Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore - parte del giudizio ex art. 43 L. Fall., ma terzo in relazione al rapporto controverso - mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 L. Fall.

Ma se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore promissario acquirente a norma dell'art. 2652 c.c., n. 2.

Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c.c. - trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese - non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.