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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 26 giugno 2023, n. 18164, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - Beni oggetto di fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Provvedimento del giudice delegato - Inesistenza giuridica.


Il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento, costituendo un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, cassando senza rinvio il provvedimento di acquisizione impugnato. La locuzione "salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.” va allora interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.