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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione ordinanza 18 marzo 2024, n. 7201, sezione III civile

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - organi - commissario liquidatore - operazioni, poteri e responsabilità.


Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare


Commissario liquidatore – azione revocatoria – onere probatorio.


Il commissario liquidatore, alla stessa stregua del curatore fallimentare, nell’azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l’onere di provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Conseguentemente, la sussistenza dell’eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell’atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l’esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.