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Categoria: FAMIGLIA

Corte appello Milano, decreto 6 febbraio 2024, Sezione Persone Minorenni e Famiglie

Coppie omogenitoriali - Ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa -Illegittima formazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile di un atto di nascita recante l’indicazione di due madri.


Indipendentemente dal genere della coppia omosessuale, maschile o femminile, a fronte della lamentata violazione del medesimo diritto al rispetto della vita familiare, ciò che qui preme è la perfetta adesione della decisione ai più volte richiamati principi fondamentali posti a tutela del superiore interesse del minore, interesse che ha carattere incondizionatamente preminente nelle vicende che lo riguardano.

In questa prospettiva, non assume particolare rilievo la diversa tecnica, purché lecita, attraverso la quale la coppia omosessuale perviene al concepimento e alla nascita del bambino nell'ambito di un progetto affettivo che, come abbiamo detto, quanto al profilo della genitorialità non potrà che essere irrevocabile.

Attualmente nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda la possibilità per il genitore d'intenzione di far annotare nell'atto di nascita il riconoscimento del minore nato in Italia a seguito di ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all'estero da coppia omosessuale, non essendo ammessa la formazione di un atto di nascita indicante quali genitori due persone dello stesso sesso, sicché il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica deve essere accolto e il decreto gravato riformato disponendo la rettificazione dell'atto di nascita in oggetto.