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Cassazione, ordinanza, 11 ottobre 2024, n. 26508, sez. III civile

FIDEJUSSIONE – IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Obbligazione assunta dal debitore principale e dal garante - Vincolo di solidarietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Disciplina ex art. 1310 c.c. - Applicabilità - Esclusione.


In tema di contratto autonomo di garanzia, non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.