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Cassazione, ordinanza, 23 dicembre 2024. n. 34239, sez. III civile

FIDEJUSSIONE - MANIFESTAZIONI DELLA VOLONTA' Fideiussione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Liberta di forma - Prova - Presunzioni - Ammissibilità.

 

L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni.