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Cassazione, ordinanza 9 maggio 2024, n. 12706, sez. III civile

FIDEJUSSIONE – IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Agevolazioni a sostegno del Mezzogiorno d’Italia ai sensi della l. n. 488 del 1992 – Polizza fidejussoria a garanzia della prima rata – Obblighi della assicuratrice di pagamento della fideiussione – Presupposti – Formale provvedimento di revoca delle agevolazioni – Necessità – Esclusione – Fattispecie.


Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a costituire valido atto di escussione della garanzia la lettera trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico alla compagnia assicuratrice quando il termine, contrattualmente concesso all’impresa assicurata per adempiere, non era scaduto e, dunque, senza che si fosse verificato l’evento garantito, ossia l’inadempimento).