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Cassazione, ordinanza, 12 giugno 2024, n. 16288, sez. U, civile

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IN GENERE Concessionari autostradali - Obbligo di affidare i contratti mediante la procedura di evidenza pubblica - Illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016 – Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.


I concessionari autostradali, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, lettera iii), della l. n. 11 del 2016, non sono obbligati ad affidare i contratti di lavori mediante procedura di evidenza pubblica, pur potendo fare ricorso discrezionalmente a tale normativa, né sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, sicché le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.