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* Cassazione, sentenza 8 giugno 2018, n. 14964, sez. V civile

IMPOSTA REGISTRO – Agevolazione prima casa – Requisiti di lusso – Successione di leggi nel tempo – Sanzioni.

 

 

In forza della disciplina sopravvenuta l'esclusione dalla agevolazione c.d.  “prima  casa”  non  dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto D.M. 2 agosto 1969), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici). La successione di norme nel tempo, per il contribuente che ha posto in essere comportamenti irregolari, ha effetti immediati e comporta applicazione del  trattamento  più  favorevole per cui viene meno il titolo per applicare le sanzioni, non certo la falsità delle dichiarazioni della contribuente, in quanto riferite a parametri normativi non più vigenti, proprio perché, riguardo alla condotta da quest'ultima posta in essere, si è spezzato il collegamento tra la norma sanzionatoria (il comma 4, della nota 2 bis, dell'art. 1, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) e la noma impositiva, così significativamente modificato.