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Cassazione, sentenza 26 gennaio 2023, n. 2385, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Mediazione - Pagamento della provvigione - Calcolo sulla proposta di acquisto - Legittimità - Esclusione - Valore indicato nel preliminare - Riferimento - Configurabilità.


Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare, come è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d’acquisto.