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Cassazione, sentenza 7 febbraio 2024, n. 3452, sez. II civile

Mediazione obbligatoria - Avvenuto esperimento in ordine alla domanda principale - Domanda riconvenzionale rientrante nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 - Esperimento - Necessità - Esclusione - Principio enunciato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c..


La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.