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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza, 13 giugno 2024, n. 16456, sez. I civile

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Clausola interessi ultralegali - Necessaria indicazione in cifra - Esclusione - Determinabilità - Condizioni - Fattispecie.


In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso; analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto).