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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza, 28 maggio 2024, n. 14836, sez. I civile

Banche – Consumatore – Rimborso anticipato – Riduzione.


Deve ritenersi che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 abbia concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito”, dovendo dunque tale riduzione riguardare tanto gli interessi quanto i costi.