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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza, 5 giugno 2024, n. 15695, sez. I civile

Motivi – Mutuo di scopo – Programma contrattuale.


Il mutuo può essere qualificato come di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore. L’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è sufficiente ai fini della qualificazione del contratto come mutuo di scopo.